Guardia di Finanza: concorso per 631 ALLIEVI MARESCIALLI

CONCORSI
Guardia di Finanza: concorso per 631 ALLIEVI MARESCIALLI

 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

E' indetto, per l'anno accademico 2018/2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 90° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 584 allievi marescialli del contingente ordinario, di
cui:
1) 18 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) n. 47 allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi:
1) n. 30 per la specializzazione "nocchiere abilitato al
comando" (NAC);
2) n. 17 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM).

scadenza: 04/04/2018

 

Tra i requisiti, possono partecipare al concorso gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento. A tal fine si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza

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