CONCORSO SCUOLA ORDINARIO, PUBBLICATE LE NUOVE MODIFICHE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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CONCORSO SCUOLA ORDINARIO, PUBBLICATE LE NUOVE MODIFICHE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO SCUOLA ORDINARIO, PUBBLICATE LE NUOVE MODIFICHE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Dopo la pubblicazione dell'articolo CONCORSO SCUOLA ORDINARIO, LE MODIFICHE AL BANDO PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE, arrivano importanti aggiornamenti in merito al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente.

Lo scorso 05 gennaio, il MIUR ha infatti pubblicato il decreto dipartimentale n.23 avente per oggetto le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

CONCORSO SCUOLA ORDINARIO, PUBBLICATE LE NUOVE MODIFICHE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Di seguito maggiori dettagli.

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Di seguito alcune importanti novità.

1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.

3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La prova scritta è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti mentre la prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

DECRETO N.23 DEL 05-01-2022

DECRETO N.326 DEL 09-11-2021

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