37 posti CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA per MARESCIALLI

CONCORSI
37 posti CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA per MARESCIALLI

37 posti CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA per MARESCIALLI

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 1 agosto 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2021. (GU n.52 del 02-07-2021)

37 posti CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA per MARESCIALLI

LEGGI ANCHE: 431 POSTI CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA 2021 2023

Di seguito il link al bando completo

REQUISITI RICHIESTI:

a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti speciali;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabile dal regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis del Codice dell'ordinamento militare;

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

BANDO COMPLETO

LEGGI ANCHE: CONCORSI PUBBLICI GAZZETTA UFFICIALE

Unisciti al nostro CANALE WHATSAPP
Unisciti al nostro CANALE TELEGRAM
Iscriviti a Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News! Seguici