571 ALLIEVI FINANZIERI CONCORSO PUBBLICO GUARDIA DI FINANZA GU n.100 del 29-12-2020

CONCORSI
571 ALLIEVI FINANZIERI CONCORSO PUBBLICO GUARDIA DI FINANZA GU n.100 del 29-12-2020

571 ALLIEVI FINANZIERI CONCORSO PUBBLICO GUARDIA DI FINANZA GU n.100 del 29-12-2020

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 (GU n.100 del 29-12-2020)

571 ALLIEVI FINANZIERI CONCORSO PUBBLICO GUARDIA DI FINANZA GU n.100 del 29-12-2020

Di seguito maggiori dettagli.

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Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma di istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate;
(2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2);

d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

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