PERSONALE ATA supplenze 2020 2021

CONCORSI
PERSONALE ATA supplenze 2020 2021

PERSONALE ATA supplenze 2020 2021

Il MIUR con nota numero 26841 del 5 settembre 2020 fornisce le modalità per attribuire incarichi di supplenza ATA.

Riguardo il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) le supplenze annuali o temporanee sono effettuate con l'utilizzo delle graduatorie di prima e seconda fascia e successivamente le graduatorie terza fascia ATA

PERSONALE ATA supplenze 2020 2021

Attualmente alcuni ambiti territoriali hanno già concluso le graduatorie di prima e seconda fascia per alcuni profili e quindi si preparano a convocare utilizzando la terza fascia di seguito maggiori informazioni

Di seguito  i CHIARIMENTI MIUR riguardo le supplenze

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.
Relativamente ai posti residuati all’esito della procedura di mobilità straordinaria di cui all’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di cui al comma 5- exies dello stesso articolo, finalizzata all’immissione in ruolo dei candidati con decorrenza 1° gennaio 2021, si procede mediante il conferimento di supplenze temporanee sino al 31.12.2020.

Controllare sempre i siti internet degli Ambiti territoriali di proprio interesse per verificare le convocazioni.

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