3081 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE ANNO 2026 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, BANDO COMPLETO
3081 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE ANNO 2026 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, BANDO COMPLETO
É indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.
3081 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE ANNO 2026 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, BANDO COMPLETO
LEGGI ANCHE: 900 posti Concorsi Ispettorato Nazionale del Lavoro 2026: assunzioni previste dal PIAO 2026-2028
Di seguito maggiori dettagli.
I posti a concorso sono così ripartiti:
a) 2.134, riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) 915, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
c) 32, di cui:
- 22, tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo;
- 10, tratti dai civili, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ).
REQUISITI
1. Alla riserva dei posti (letter a) possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, siano:
a) volontari in ferma prefissata in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale;
b) volontari in ferma prefissata in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio.
2. Alla riserva dei posti (lettera b), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non trovano applicazione.
3. Alla riserva dei posti (lettera c), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
a) se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell’anno scolastico 2025/2026, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza, consegnando relativa documentazione all’atto della presentazione alla prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione. Fatta salva l’applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell’articolo 445 c.p.p., la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell’articolo 444 c.p.p. rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lettera i) dell’articolo 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
e) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
g) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) siano ritenuti affidabili ai sensi dell’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 638, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. I medesimi requisiti, fatta eccezione per l’età, compresa l’idoneità psico-fisica ed attitudinale di cui ai successivi articoli 11 e 12 devono essere mantenuti fino alla data effettiva di incorporamento presso un Reparto d’Istruzione, pena l’esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo articolo 17, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole Allievi
Carabinieri.
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
Data chiusura candidature: 07 Aprile 2026 23:59
POTREBBE INTERESSARTI: 145 assunzioni CONCORSI PUBBLICI ACI 2026: nuove assunzioni in arrivo per diplomati e laureati, cosa sapere