24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO 2024 PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE
24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO 2024 PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE
Dopo la pubblicazione dell'articolo 626 POSTI CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI APERTO ANCHE AI CIVILI (ancora aperto), arriva un altro concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
La Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri si articola su due reggimenti: uno, con sede a Firenze, dedicato al corso di rango universitario che offre, nel triennio accademico, una preparazione di base dei futuri marescialli dell'Arma, e un secondo con sede a Velletri dedicato al corso per il conseguimento del grado di vicebrigadiere e a quello interno, semestrale, per il conseguimento del grado di maresciallo. Dall'anno 2016 la sede è la nuova caserma "Felice Maritano", sita in Firenze in zona Castello. La precedente sede fiorentina consisteva nella caserma "Goffredo Mameli", con accesso in piazza della Stazione (civico 7) e in via della Scala, nel sito dell'ex monastero della Santissima Concezione e di una parte del complesso di Santa Maria Novella. L'edificio storico si componeva infatti di due parti ben distinte: il nucleo più antico era rappresentato dal chiostro trecentesco, detto Chiostro Grande, appartenente al convento dei padri domenicani di Santa Maria Novella, mentre la struttura più recente integrava il monastero della Santissima Concezione, costruito nel tardo Cinquecento.
24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO 2024 PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE
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Di seguito maggiori dettagli.
Al concorso possono partecipare:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione della prova di efficienza fisica prevista dal successivo articolo 10;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2023-2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-larichiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 10. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
9) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
11) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, di cui agli articoli 684, comma 2, lettera b), numero 2), e 703, comma 1 del Decreto Legislativo 66/2010, il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2023-2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02- 2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 10.
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) godano dei diritti civili e politici;
5) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
6) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
7) abbiano tenuto condotta incensurabile;
8) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
9) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
10) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
11)se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
SCADENZA: 20 MARZO 2024
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