626 posti CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI aperto anche ai civili

CONCORSI
626 posti CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI aperto anche ai civili

626 posti CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI aperto anche ai civili

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 14° corso triennale (2024-2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Dei 626 posti messi a concorso, 125 sono riservati:
- al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
- ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
- agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti.

626 posti CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI aperto anche ai civili

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Di seguito il bando completo.

Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione della prova di efficienza fisica prevista dal successivo articolo 11;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2023- 2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/ articolo/ dipartimento/ 22-02-016/ modulo-la-richiestadellequivalenza-del- titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
10) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, di cui agli articoli 684, comma 2, lettera b), numero 2), e 703, comma 1 del Decreto Legislativo 66/2010, il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2023- 2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/ articolo/ dipartimento/ 22-02-2016/ modulo-la-richiestadellequivalenza -del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
6) siano in possesso di condotta incensurabile;
7) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
10) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

BANDO COMPLETO

SCADENZA: 2 MARZO 2024

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