626 POSTI NUOVO CONCORSO PUBBLICO CARABINIERI ALLIEVI MARESCIALLI RUOLO ISPETTORE 2021

CONCORSI
626 POSTI NUOVO CONCORSO PUBBLICO CARABINIERI ALLIEVI MARESCIALLI RUOLO ISPETTORE 2021

626 POSTI NUOVO CONCORSO PUBBLICO CARABINIERI ALLIEVI MARESCIALLI RUOLO ISPETTORE 2021

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'11° corso triennale (2021 - 2024) di seicentoventisei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. (GU n.12 del 12-02-2021)

626 POSTI NUOVO CONCORSO PUBBLICO CARABINIERI ALLIEVI MARESCIALLI RUOLO ISPETTORE 2021

scadenza: 14/03/2021

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Di seguito maggiori dettagli.

Possono partecipare al concorso:

a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo forestale), nonche' gli Allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 8;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso  annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
10) non siano in attesa di definizione della propria posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;

b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;

3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
6) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis) del Codice dell'ordinamento militare;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri), non siano in attesa di definizione della propria posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale.

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