3852 posti CONCORSO PUBBLICO Arma dei Carabinieri 2024 per APPUNTATI e CARABINIERI, bando e requisiti
3852 posti CONCORSO PUBBLICO Arma dei Carabinieri 2024 per APPUNTATI e CARABINIERI, bando e requisiti
Bando per entrare nei CARABINIERI aperta a militari e a civili in possesso di diploma o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno solare in cui è bandito il concorso.
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.
Indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così ripartiti:
a) 2.675 riservati, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai:
- volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti;
- volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti, in possesso dei requisiti riportati nell'articolo 2;
b) 1.145 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
c) 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni
3852 posti CONCORSO PUBBLICO Arma dei Carabinieri 2024 per APPUNTATI e CARABINIERI, bando e requisiti
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Di seguito requisiti e bando completo.
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4:
- siano volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a venticinque anni;
- siano volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a ventotto anni; tale riserva, ai sensi dell’articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, non opera nei confronti dei volontari in rafferma biennale;
- siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni.
2. Alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni, ai sensi degli articoli 703 e 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
3. Alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
c) se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell’anno scolastico 2023/2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza, ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38, del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del dipartimento della Funzione Pubblica, consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
e) abbiano tenuto condotta incensurabile;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 11 e 12;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
SCADENZA: 28 GIUGNO 2024
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