65 POSTI CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI 2023 APERTO ANCHE AI CIVILI

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65 POSTI CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI 2023 APERTO ANCHE AI CIVILI

65 POSTI CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI 2023 APERTO ANCHE AI CIVILI 

Per l’anno accademico 2023-2024 è indetto il concorso, per esami, per l’ammissione di 65 (sessantacinque) Allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali)[5] è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze del ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal ministero dell'interno. Ha compiti di polizia militare sulle altre tre forze armate, in Patria e all'estero, ed è parte della Forza di gendarmeria europea. Al vertice vi è un comandante generale con il grado di generale di corpo d'armata.

65 POSTI CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI 2023 APERTO ANCHE AI CIVILI 

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Di seguito i requisiti richiesti ed il link per consultare il bando completo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Al concorso di cui al precedente possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere cittadini italiani;
b. avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri non dovranno superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L’eventuale periodo trascorso in qualità di Allievo delle Scuole Militari non è considerato valido ai fini dell’elevazione del limite di età.
Tale elevazione del limite di età non si applica al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri;

c. aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022-2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d. essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali;
e. godere dei diritti civili e politici;
f. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;
g. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
h. non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
i. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. avere tenuto condotta incensurabile;

k. non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l. avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Arma dei Carabinieri;
m. aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti psicofisici.

La scadenza di presentazione delle domande è fissato al 11 febbraio 2023

BANDO COMPLETO

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